2009 - 19 giugno - 2010 - ANNO SACERDOTALE

P. Gabriele Rossi fam

 

La missione sacerdotale
della Congregazione dei
Figli dell’Amore Misericordioso

Collevalenza 2009

(seguito)

 

Capitolo II
I SACERDOTI DIOCESANI FIGLI DELL’AMORE MISERICORDIOSO
COME DESTINATARI E COMPARTECIPI
DEL FINE PRIMARIO DELLA CONGREGAZIONE

 

9. I Diocesani FAM entrano a far parte della Congregazione
senza mutare la propria condizione canonica.

9a. Premessa

Il diritto dei Sacerdoti Diocesani di «associarsi con altri in vista di finalità confacenti allo stato clericale» 66 trova un’eccellente traduzione pratica nell’adesione a quella forma specifica di Vita Consacrata che sono gli Istituti Secolari. 67 Normalmente questi offrono al Sacerdote una doppia possibilità: di rimanere incardinato a tutti gli effetti alla Diocesi, in obbedienza al proprio Vescovo; e di essere incorporato a pieno titolo all’Istituto, dipendendo dal Diritto interno solo nell’ambito della Consacrazione. Il Codice chiarisce come va intesa questa doppia appartenenza: «Un membro di Istituto Secolare, in forza della consacrazione, non cambia la propria condizione canonica, laicale o clericale, in mezzo al Popolo di Dio...». 68 Ciò significa che non si cambia stato giuridico: il laico rimane laico e non gli va applicata l’intera normativa dei Fratelli Religiosi; e il Chierico incardinato in Diocesi rimane Diocesano e non gli va applicata l’intera normativa dei Chierici Religiosi. Gli impegni dell’Istituto Secolare dunque hanno un carattere complementare e subordinato rispetto a quelli della Chiesa particolare: «§ 1 - I membri chierici incardinati in una diocesi dipendono dal Vescovo Diocesano, salvo quanto riguarda la vita consacrata nel proprio istituto. § 2 - Quelli invece che... vengono incardinati nell’Istituto, se sono destinati alle opere proprie dell’Istituto o a funzioni di governo all’interno di esso, dipendono dal Vescovo allo stesso modo dei religiosi». 69

Le coordinate giuridiche fondamentali dei Sacerdoti incardinati in Diocesi e incorporati ad un Istituto Secolare – e la relativa terminologia adottata dal Codice – vanno applicate per analogia anche ai Diocesani FAM, perché i suddetti Chierici costituiscono il termine di paragone più adatto e qualificante per definire la singolare natura canonica dei Diocesani FAM e regolamentarne la doppia appartenenza alla Diocesi e all’Istituto Religioso.

9b. Senza mutare condizione canonica

La Congregazione dei FAM, secondo l’ispirazione carismatica della Fondatrice, è costituita da quattro diversi rami i quali vanno intesi non come entità autonome, bensì come parti del tutto, cosicché tutti i membri dell’Istituto aderiscono allo stesso non per gruppi o categorie, ma individualmente, cioè «in quanto singoli»: 70 «La Congregazione si compone di Sacerdoti Religiosi, di Sacerdoti Diocesani con Voti, di Fratelli con titolo di studio e di Fratelli artigiani».71 Ma come intendere la presenza di questi Chierici Diocesani? In che senso essi «debbono essere considerati come Religiosi e membri della stessa Congregazione»? 72 Non ci si trova forse davanti ad affermazioni giuridicamente inconciliabili? 73

La soluzione interpretativa viene offerta dalle Costituzioni rinnovate: «Questi Sacerdoti Diocesani, poiché non mutano la propria condizione canonica, hanno un modo proprio di appartenere alla Congregazione. Anche dopo l’unione perpetua con l’Istituto tramite l’assunzione dei consigli evangelici con voti, conservano l’incardinazione nella propria Chiesa particolare con tutti i diritti e i doveri connessi. / In quanto Sacerdoti Diocesani, essi sono tenuti ad obbedire, in maniera giuridicamente prevalente, al proprio Ordinario locale, nella piena disponibilità di servizio alla Diocesi, secondo le prescrizioni delle leggi comuni e particolari. / In quanto Sacerdoti consacrati nella Congregazione, essi sono tenuti ad osservare il diritto proprio dei Figli dell’Amore Misericordioso, nei limiti definiti da uno Statuto proprio, approvato dalla Santa Sede».74

Dello stesso tenore è anche il suddetto Statuto il quale indica pure i criteri di giudizio che bisogna adottare in caso di conflitto di competenze: «I Sacerdoti Diocesani Figli dell’ Amore Misericordioso sono Chierici Diocesani consacrati i quali, senza mutare la propria condizione canonica, si uniscono in quanto singoli all’Istituto Religioso dei Figli dell’Amore Misericordioso mediante la professione dei consigli evangelici…»; 75 «Se ci dovessero essere casi di conflitto, specialmente quando situazioni particolari riguardanti gli obblighi della consacrazione richiedessero interventi disciplinari, il Superiore Generale agirà cercando, nel sincero dialogo con l’Ordinario Diocesano, di tenere presente e salvaguardare sia il bene della Diocesi ed il bene personale del Sacerdote, sia gli impegni della professione nell’Isti-tuto, salvo restando che, in caso di incompatibilità, tra i doveri della Diocesi e quelli della Congregazione prevalgono in ogni caso i primi». 76 Sulla base di queste delimitazioni è sicuramente possibile coniugare insieme e far convivere in maniera complementare e subordinata – oltre che proficua – l’Ordinamento canonico Diocesano e quello Religioso.

 

10. I Diocesani FAM partecipano, secondo modalità proprie,
delle stesse finalità personali e collettive della Congregazione:
in particolare, della sua missione a favore del Clero.

10a. Premessa

Coloro che aderiscono ad un Istituto di Vita Consacrata non possono compiere un simile gesto solamente per una gratificazione personale: infatti… «Quando il Signore consacra una persona, le dona una grazia speciale affinché possa compiere la sua volontà... Dio non soltanto sceglie, mette in disparte e dedica a se stesso la persona, ma la impegna nella sua propria opera divina. La consacrazione inevitabilmente comporta la missione. Sono due aspetti, questi, di un’unica realtà. La scelta di una persona da parte di Dio è per il bene degli altri: la persona consacrata è un "inviato" per l’opera di Dio, nella potenza di Dio...». 77

Per i Consacrati questa missione è costituita innanzitutto da ciò che essi sono; e solo successivamente da ciò che essi fanno. Vale pertanto in primo luogo la testimonianza globale della vita. 78 A questo apostolato generale si affianca poi quello specifico, determinato dalla natura del proprio Istituto e dai suoi fini collettivi. 79 È così che ci si consacra a Dio nella Chiesa, non tanto a beneficio di se stessi quanto a vantaggio degli altri. 80

10b. Partecipi della vita e delle finalità della Congregazione

Lo Statuto attesta chiaramente come – in forza della singolare appartenenza dei Diocesani FAM all’Istituto, fondata sulla comune vocazione (art. 2) – essi condividono con i confratelli Religiosi: la spiritualità (art. 3); la chiamata alla santità (art. 4); la sensibilità misericordiosa verso gli ultimi (art. 6); e in modo del tutto particolare, l’impegno prioritario a favore del Clero (art. 5). Questo coinvolgimento però dovrà ordinariamente espletarsi non nell’ambi-to delle opere interne dell’Istituto, ma nel contesto del Presbiterio Diocesano e nell’esercizio del comune ministero pastorale: «Questi Sacerdoti, partecipando con i confratelli Religiosi di un’unica vocazione e di un medesimo dono di grazia, sono chiamati a perseguire le stesse finalità della Congregazione, secondo modalità proprie e in maniera compatibile con gli impegni diocesani; 81 «Essi sono chiamati, innanzitutto, ad annunciare la pienezza di bontà di Dio Padre il quale ama tutti i suoi figli e li vuole rendere felici: per questo in Gesù Cristo si è rivelato particolarmente ricco di amore e di misericordia, affinché l’uomo, anche il più malvagio e peccatore, non temesse di tornare pentito alla casa del Padre, per esservi di nuovo accolto in qualità di figlio»; 82 «Entrando a far parte di una nuova famiglia di consacrati, essi debbono tendere con rinnovato impegno alla propria santificazione, così da conseguire una maggiore armonia tra vita interiore ed azione apostolica, al fine di operare più efficacemente per il bene delle persone loro affidate e per l’edificazione della Chiesa»; 83 «Essi sono tenuti, inoltre, a perseguire con particolare interesse il fine primario della Congregazione, a norma delle Costituzioni, operando per l’unità del Clero Diocesano e la sua santificazione, in spirito di concreto servizio fraterno»; 84 «Questi Sacerdoti sono chiamati, infine, ad incarnare nel proprio ministero la particolare sollecitudine dell’Amore Misericordioso del Signore per quanti sono maggiormente colpiti dal male morale, fisico o materiale, ponendo di preferenza la propria carità pastorale al loro servizio». 85

La partecipazione dei Diocesani FAM a queste finalità personali e istituzionali deve realizzarsi in maniera tale che tutti possano ottenerne un beneficio: i diretti interessati, le rispettive Chiese particolari e la stessa Congregazione.

 

11. I Diocesani FAM si impegnano alla pratica dei tre consigli evangelici
per camminare più celermente nella propria santificazione,
e per rendere una pubblica testimonianza nella Chiesa.

11a. Premessa

All’interno dell’universale chiamata alla santità di tutti i battezzati, i Presbiteri hanno un obbligo del tutto particolare di conseguire la perfetta unione con Cristo nella carità. 86 Questa santità sacerdotale, oltre che dal fedele adempimento dei doveri ministeriali e dagli altri mezzi spirituali ed ascetici tradizionali, è singolarmente favorita dall’osservanza dei tre consigli evangelici di obbedienza, castità e povertà: «La pratica dei consigli (che si sogliono chiamare evangelici), abbracciata da molti cristiani per impulso dello Spirito Santo, sia privatamente che in una istituzione o stato sanciti nella Chiesa, porta e deve portare nel mondo una splendida testimonianza e un magnifico esempio di... santità». 87

Questa dichiarazione conciliare è valida non solo per la Vita Consacrata, 88 ma anche per il Clero Diocesano, chiamato ripetutamente dal Magistero a praticare queste medesime virtù per una più piena configurazione al Signore Gesù, causa e modello di ogni perfezione. 89

11b. Con il solo fine di santificarsi

Anche per i Religiosi FAM il perseguimento della perfetta carità è un imperativo categorico che precede ogni altra mansione. Le Costituzioni rinnovate non mancano di ricordarlo: «La risposta adeguata alla nostra vocazione è la santità della vita, ossia la perfezione della carità come permanenza in noi dell’Amore di Dio, in totale uniformità al suo volere». 90

È evidente che anche i Sacerdoti Diocesani che aderiscono alla Congregazione devono essere animati da un sincero anelito di perfezione evangelica. È quanto emerge ripetutamente dai testi della Madre Speranza: «Il Sacerdote che desidera vivere unito ai Figli dell’ Amore Misericordioso per mezzo dei Voti può sempre farlo, però con il solo fine che questi siano il canale attraverso il quale il buon Gesù comunichi sempre più le sue grazie per aiutarlo a santificarsi e a fare in modo che il suo ministero sia fruttuoso per le anime»; 91 «(A questa famiglia religiosa) si potranno unire con i Voti i Sacerdoti del Clero diocesano che lo desiderino, con il fine di poter camminare più facilmente nella propria santificazione e darsi in pieno al proprio ministero, liberi dalle preoccupazioni materiali e dai pericoli che disgraziatamente circondano la maggior parte di essi». 92

La pratica più impegnata dei tre consigli evangelici infatti, operando una progressiva purificazione dalla triplice concupiscenza umana (cf 1 Gv 2,16), rende il Sacerdote più docile all’azione della Grazia e più idoneo all’esercizio delle sue funzioni ministeriali.

11c. Con un preciso oggetto giuridico

I Diocesani FAM si impegnano pubblicamente ad una pratica più esigente dei tre consigli evangelici per mezzo del vincolo sacro del voto e secondo l’oggetto giuridico (o contenuto concreto) che è definito dallo Statuto, il quale espone la materia in termini più generali per quanto riguarda l’obbedienza (art. 18-19), in forma più risaputa circa la castità (art. 21), e in maniera più dettagliata per quanto si riferisce alla povertà (art. 22-23): «I Sacerdoti Diocesani Figli dell’Amore Misericordioso con il voto di Obbedienza confermano la promessa di sottomissione gerarchica al proprio Ordinario Diocesano, in tutto ciò che riguarda l’appar-tenenza e il servizio ministeriale alla propria Chiesa particolare, in unione devota e filiale verso di lui...»; 93 «In forza del medesimo voto essi sono anche tenuti ad obbedire, con senso di fede e docile sottomissione, ai Superiori Religiosi in tutto ciò che si riferisce alla pratica della Vita Consacrata, secondo le Costituzioni e il presente Statuto...»; 94 «I Sacerdoti Diocesani Figli dell’Amore Misericordioso con il voto di Castità assumono di nuovo e con rinnovato slancio gli impegni del celibato ecclesiastico, per aderire con cuore indiviso a Cristo Signore, nella piena donazione ministeriale alla Chiesa e nella testimonianza gioiosa della condizione futura»; 95 «I Sacerdoti Diocesani Figli dell’Amore Misericordioso con il voto di Povertà si impegnano volontariamente ad una vita povera di fatto e di spirito, da condursi in operosa sobrietà, in modo conforme all’ideale evangelico e alle indicazioni ecclesiali circa l’utilizzo dei beni, e in comunione con le finalità sacerdotali della Congregazione»; 96 «Il voto di Povertà, salva restando la normativa canonica di diritto comune e particolare valida per i Chierici Diocesani, è determinato dal diritto proprio della Congregazione, in particolare dall’art. 45 delle Costituzioni e dal relativo Direttorio, ai quali si aggiunge quanto disposto nel presente articolo...». 97

Non è sufficiente dunque emettere i tre voti per realizzare una piena donazione di se stessi a Dio: occorre anche tenere presente e tradurre fedelmente in pratica ciò che tramite quei vincoli sacri si è promesso a Dio, al cospetto di un suo legittimo rappresentante e di una determinata Comunità ecclesiale. 98 In caso contrario, la professione all’interno dell’Istituto Religioso avrebbe un carattere non sostanziale, ma semplicemente formale.

11d. Per una pubblica testimonianza

La professione dei tre voti da parte dei Diocesani FAM non va considerata come un atto esclusivamente privato, ma come un impegno che è in grado di esercitare un pubblico richiamo sia verso i laici sia verso l’intero Presbiterio, perché contesta ogni forma di abulìa spirituale e tiene desto l’anelito ad essere perfetti come è perfetto il Padre Celeste (cf Mt 5,48).

Per questo lo Statuto recita: «L’unione alla Congregazione consente ai Sacerdoti Diocesani Figli dell’Amore Misericordioso di offrire una chiara e tipica testimonianza ecclesiale, conforme alla natura della Vita Consacrata»; 99 «Attraverso l’effettiva prassi dei consigli evangelici assunti in maniera istituzionalizzata, essi si danno totalmente a Dio amato sopra ogni cosa e si pongono alla sequela del divino Maestro al di là della stretta misura del precetto, per seguirne più da vicino gli esempi e gli intendimenti, sotto l’azione dello Spirito Santo. / In tal modo, oltre che richiamare tutti i battezzati sul valore comune di questi atteggiamenti evangelici, essi svolgono una funzione profetica in mezzo ai confratelli Diocesani i quali, per la pienezza del loro sacro ministero, sono chiamati a conseguire le virtù della castità, della sobrietà di vita e dell’umile obbedienza». 100

Il Clero Diocesano infatti, specie nell’ambito dell’obbedienza e della povertà, ha larghi spazi lasciati alla propria discrezionalità e può quindi ridursi ad una pratica più superficiale di tali virtù. L’impegno associativo invece – tramite la maggiore ampiezza degli obblighi e la mutua edificazione tra i confratelli – funge propriamente da stimolo e da sostegno nel realizzare un’osservanza più radicale.

 

12. I Diocesani FAM si impegnano alla pratica della vita comune
per usufruirne dei molteplici vantaggi materiali e spirituali,
e per rendere una pubblica testimonianza nella Chiesa.

12a. Premessa

La pratica della vita comune tra il Clero ha una lunga tradizione nella Chiesa ed è costantemente raccomandata dal Magistero. 101 I suoi benefici sono molteplici e vanno dal piano spirituale a quello materiale, dalla sfera personale a quella ministeriale. Il Concilio ne parla nel contesto del discorso sulla fraternità sacerdotale: «Per far sì che i Presbiteri possano reciprocamente aiutarsi a fomentare la vita spirituale e intellettuale, collaborare più efficacemente nel ministero, ed eventualmente evitare i pericoli della solitudine, sia incoraggiata tra di essi una certa vita comune, ossia una qualche comunità di vita, che può naturalmente assumere forme diverse, in rapporto ai differenti bisogni personali o pastorali: può trattarsi, cioè, di coabitazione, là dove è possibile, oppure di una mensa comune, o almeno di frequenti e periodici raduni». 102 L’attuale contesto sociale, contrassegnato profondamente dai fenomeni della secolarizzazione e dell’indifferenza religiosa, ha reso molto più problematiche di un tempo le condizioni di vita e di ministero dei Sacerdoti isolati: da qui la viva attualità delle varie proposte associative rivolte al Clero.

12b. In una nuova famiglia e in una concreta comunità

Ogni Istituto Religioso deve essere considerato a tutti gli effetti come una grande famiglia all’interno della quale si condividono gioie e speranze, tristezze e preoccupazioni. Anche i Diocesani FAM, secondo il pensiero della Madre Speranza, debbono essere coinvolti appieno in questa dinamica, all’interno della Congregazione: «Questi Sacerdoti devono trovare sempre nei Figli dell’Amore Misericordioso una famiglia che li ama, che attende ad essi nelle loro necessità e che sta sempre pronta ad essere loro di appoggio». 103

Si tratta, appunto, del «gran bene di poter fare famiglia con i FAM», 104 cioè del sostegno globale che deriva dal sentirsi profondamente inseriti in un Istituto Religioso il quale si dedica primariamente alla causa del Clero. Ma questo aggancio generalizzato e vago con tutta la Congregazione non è sufficiente; occorre anche un’esperienza di vita fraterna condotta in una concreta comunità locale: «(I Diocesani FAM) sono tenuti ad instaurare la vita comune in una Casa della Congregazione o, qualora la vicinanza lo permettesse, in comunità formate da Sacerdoti Diocesani con voti della stessa zona, oppure insieme ad uno o più Religiosi inviati a questo scopo presso le loro sedi. In ognuno di questi casi ci si dovrà attenere, nello spirito e nella disciplina, a quanto il diritto proprio della Congregazione prescrive in riferimento alla comunità locale, alla sua organizzazione interna, agli atti comunitari e alla sua funzione apostolica a favore del Clero, nel rispetto della giusta autonomia richiesta dal ministero pastorale».105

E l’impegno alla pratica comunitaria è talmente rilevante nella proposta della Congregazione che occorrono motivazioni più che valide per potersene astenere: «I Sacerdoti Diocesani Figli dell’Amore Misericordioso, per quanto è possibile, debbono fare vita di comunità. / In forza di tale obbligo, il giudizio sui motivi validi o meno per esserne esentati non è lasciato al singolo Sacerdote, ma è riservato al Superiore Generale col voto consultivo del suo Consiglio, salva restando la facoltà per l’Ordinario Diocesano di disporre diversamente, a norma dell’art. 20…». 106 A commento di questo articolo dello Statuto è utile tenere presenti alcune precisazioni della Fondatrice: «Non sarà permesso a un Sacerdote emettere i voti e non fare vita di comunità per vivere più liberamente, per accumulare beni per i propri parenti, o per qualche altro impedimento che non riesce ad abbandonare facilmente». 107

12c. Liberi da molteplici pericoli

Nell’intuizione profetica della Madre Speranza, la proposta consacratoria propugnata dalla sua Congregazione va considerata come... «un’autentica salvaguardia che dovrà risultare di grande utilità perché i Sacerdoti del Clero secolare possano difendersi nel ministero in questi tremendi tempi». 108 Ma a cosa intende alludere la Fondatrice con queste parole?

Lei si riferisce in primo luogo alle «preoccupazioni materiali» 109 che sovente assillano il Sacerdote: «Egli deve risiedere nella Casa religiosa perché venga aiutato a santificarsi e così possa esercitare con buon esito il proprio ministero ecclesiale, offrendogli i mezzi per fortificare lo spirito e liberandolo dal pericolo di vivere attaccato agli interessi materiali, dato che tutti abbiamo la necessità di mangiare e di vestire, evitando così che a poco a poco si creino necessità superflue a scapito della carità e a danno dei fedeli che lo circondano. Per questo i Religiosi dovranno aiutare questi Sacerdoti con il buon esempio della carità, dell’ amore alla povertà, dello spirito di sacrificio e di mortificazione». 110

E in secondo luogo, come anche risulta da alcune sue lettere, si riferisce chiaramente a quei «pericoli che disgraziatamente circondano la maggior parte (del Clero)» 111 a causa del-l’isolamento sociologico ed affettivo: «Data la mancanza di pudore e di ritegno della donna moderna è già difficile, e più lo sarà per l’avvenire, che l’anima del ministro di Gesù possa conservarsi pura e lontana dal pericolo di macchiarsi... Vostra Eccellenza può vedere come questi Sacerdoti si trovino estremamente soli, che non sempre hanno forza di aprirsi come dovrebbero col proprio Pastore. Così è loro molto difficile mantenersi per lungo tempo con un contegno grave e modesto. A poco a poco si sentono trasportati a instaurare amicizie troppo intimistiche e, senza darsene conto, giungono al punto di non potersi astenere né liberare, per la solitudine in cui versano, da affezioni intime. Nel loro scoraggiamento arrivano a lasciare la recita dell’Ufficio divino e del santo rosario, si fa loro sempre più difficile la meditazione e l’esame di coscienza, riducendosi a celebrare la Messa in condizioni che Vostra Eccellenza non ignora, per andare poi a sfociare tutto come Vostra Eccellenza ben sa». 112

Non è certo impossibile constatare come questa analisi – ispirata a grande realismo e a sofferta comprensione – spesso si rivela tutt’altro che infondata.

12d. Per una pubblica testimonianza

La pratica comunitaria dei Diocesani FAM, lungi dal rimanere circoscritta nella sfera privata, può anch’essa esercitare un pubblico richiamo, sia verso i laici che verso l’intero Presbiterio, proprio in relazione al valore di questa prassi fraterna, la quale – sovente – non solo non è ricercata dal Clero, ma è persino temuta; o quantomeno è subita passivamente, se proprio non può essere evitata. Ciò è determinato dal fatto che il Sacerdote teme di dover rinunciare a proprie autonomie, o di non riuscire ad integrarsi proficuamente con i confratelli.

Ed è proprio su questa radicata mentalità che la Congregazione dovrebbe incidere: «La Madre dice che bisogna far penetrare l’idea della bellezza della vita di comunità tra il Clero». 113 Quest’opera di diffusione si realizza principalmente tramite i Diocesani FAM, perché è del tutto scontato che dei Religiosi vivano sotto lo stesso tetto, mentre diventa estremamente significativo che siano alcuni del Clero Diocesano a fare ciò volontariamente. Per questo lo Statuto recita: «Attraverso la pratica della vita comune animata dalla carità, (i Diocesani FAM) attestano il valore dell’intima fraternità sacerdotale che unisce i ministri sacri e si pongono in condizione di superare più facilmente i pericoli dell’isolamento. / Così fomentano in modo concreto «una consuetudine di vita comune» tra il Clero, in vista dell’esempio che ne deriva ai fedeli e dei vantaggi apportati ai Sacerdoti: alimentare la vita spirituale e l’impe-gno ascetico; custodire e rafforzare la castità; curare la vita intellettuale e la formazione permanente; favorire la collaborazione nel ministero; ridurre le spese di sostentamento». 114

È necessario che questi numerosi vantaggi – ripetutamente formulati nei documenti ufficiali della Chiesa – vengano chiaramente compresi e attivamente ricercati da parte di un numero sempre crescente di Sacerdoti del Clero Diocesano.

(Segue)


66 CIC, can. 278, § 1.

67 Cf CIC, can. 710 ss.

68 CIC, can. 711.

69 CIC, can. 715, § 1-2. Per il termine "incorporazione" cf ad esempio CIC, can. 723.

70 Statuto per i Sacerdoti Diocesani FAM / 2005, art. 1.

71 M. SPERANZA ALHAMA VALERA, Costituzioni… / 1954, art. 2. A questo proposito, è facile constatare come per mezzo dei suoi quattro rami la Congregazione dei FAM riunisce al suo interno le due espressioni fondamentali della consacrazione per mezzo dei consigli evangelici: quella religiosa in senso classico (tanto clericale come laicale); e quella cosiddetta secolare (anch’essa, tanto clericale come laicale).

72 M. SPERANZA ALHAMA VALERA, Libro delle Usanze..., par. 1, cap. 4. Anche se il discorso dovrebbe chiarirsi meglio nel prosieguo della trattazione, diciamo subito che il senso di questa frase è essenzialmente spirituale ed esistenziale: i Diocesani FAM "debbono essere considerati come Religiosi" per lo spirito di famiglia che condividono con gli altri Confratelli FAM; e per il genere di vita more religiosorum che assumono (voti e vita comune). In senso più giuridico invece il termine "Religioso" va facilmente sostituito con la dicitura "Sacerdote Diocesano, consacrato nella Congregazione", come fa ad esempio lo Statuto all’art. 1. Si tratta in pratica di realizzare – con l’aiuto della grazia e la dedizione personale – una sintesi innovativa tra due stati di vita spesso contrapposti: la condizione diocesana e quella religiosa. Se in un simile programma esiste una vera difficoltà, questa non è tanto di natura teorica o giuridica o terminologica, quanto di natura applicativa. E ciò per cause svariate, come: la mancanza di chiarezza o di determinazione; o l’eccessiva distanza dagli altri Confratelli...

73 Cf CIC, can. 268, § 2.

74 Costituzioni… / 1999, art. 10.

75 Statuto... / 2005, art. 1.

76 Statuto... / 2005, art. 20.

77 SCRIS, Elementi essenziali dell’insegnamento della Chiesa sulla Vita Religiosa, 23.

78 Cf SCRIS, Elementi essenziali..., 24; cf CIC, can. 673.

79 Cf CIC, can. 674-676; 713.

80 Cf CIC, can. 574, § 2.

81 Statuto... / 2005, art. 2.

82 Statuto... / 2005, art. 3.

83 Statuto... / 2005, art. 4.

84 Statuto... / 2005, art. 5.

85 Statuto... / 2005, art. 6.

86 Cf CONCILIO ECUM. VATICANO II, Decr. Presbyterorum Ordinis, 12; CIC, can. 276, § 1-2.

87 CONCILIO ECUM. VATICANO II, Cost. Dogm. Lumen Gentium, 39.

88 Cf CIC, can. 573-575.

89 Cf CONCILIO ECUM. VATICANO II, Decr. Presbyterorum Ordinis, 15-17; CIC, can. 273; 277; 282.

90 Costituzioni… / 1999, art. 11; cf anche art. 12.

91 M. SPERANZA ALHAMA VALERA, Costituzioni… / 1954, nota all’art. 126.

92 M. SPERANZA ALHAMA VALERA, Libro delle Usanze..., par. 1, cap. 1.

93 Statuto… / 2005, art. 18.

94 Statuto… / 2005, art. 19.

95 Statuto… / 2005, art. 21.

96 Statuto… / 2005, art. 22.

97 Statuto… / 2005, art. 23.

98 Cf Statuto… / 2005, art. 17.

99 Statuto… / 2005, art. 7.

100 Statuto... / 2005, art. 8.

101 Cf CIC, can. 280.

102 CONCILIO ECUM. VATICANO II, Decr. Presbyterorum Ordinis, 8d.

103 M. SPERANZA ALHAMA VALERA, Lettere al Card. Giuseppe Pizzardo e al Vesc. Norberto Perini, 24.9.1961.

104 M. SPERANZA ALHAMA VALERA, Lettera al Vesc. Norberto Perini, 24.9.1961.

105 Statuto... / 2005, art. 25. Per quanto riguarda la costituzione di comunità miste tramite l’invio di Religiosi presso le sedi dei Diocesani FAM, cf Statuto... / 2005, art. 27.

106 Statuto... / 2005, art. 24.

107 M. SPERANZA ALHAMA VALERA, Costituzioni… / 1954, nota all’art. 126.

108 M. SPERANZA ALHAMA VALERA, Lettera al Vesc. Norberto Perini, 24.9.1961.

109 M. SPERANZA ALHAMA VALERA, Libro delle Usanze..., par. 1, cap. 1.

110 M. SPERANZA ALHAMA VALERA, Libro delle Usanze..., par. 1, cap. 4.

111 M. SPERANZA ALHAMA VALERA, Libro delle Usanze..., par. 1, cap. 1.

112 M. SPERANZA ALHAMA VALERA, Lettere al Card. Giuseppe Pizzardo e al Vesc. Norberto Perini, 24.9.1961.

113 Verbali..., 15.5.1955.

114 Statuto... / 2005, art. 9.1

 

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ultimo aggiornamento 21 dicembre, 2009