2009 - 19 giugno - 2010 - ANNO SACERDOTALE
P. Gabriele Rossi fam
La missione sacerdotale
della Congregazione dei
Figli dell’Amore MisericordiosoCollevalenza 2009
(Seguito)
15. La normativa riguardante i Diocesani FAM,
approvata dalla S. Sede in data 21.7.1995 e 26.5.2005,
è suscettibile di ulteriori miglioramenti.
15a. Premessa
Le norme giuridiche veramente irriformabili sono soltanto quelle che dipendono strettamente da verità dogmatiche o morali. Per il resto, ogni qual volta ci si trova davanti a disposizioni di diritto ecclesiastico, tutto può essere rimesso in discussione. In quest’opera di revisione – salvo il ruolo decisionale dell’Autorità ecclesiastica – concorrono anche, in fase previa, i cultori di quelle scienze teologiche che più sono attinenti alle norme da emendare o da sostituire. Ma questo processo spesso registra delle tensioni. Ecco allora la necessità, come suggerisce il can. 218, di salvaguardare un saggio equilibrio: «Coloro che si dedicano alle scienze sacre godono della giusta libertà di investigare e di manifestare con prudenza il loro pensiero su ciò di cui sono esperti, conservando il dovuto ossequio nei confronti del magistero della Chiesa». 148 Applicando con le dovute proporzioni questo discorso alla questione dei Diocesani FAM, si può dire che l’intera Congregazione dei FAM – e quindi ogni singolo Religioso in comunione con i confratelli e con i Superiori interni – ha il diritto e il dovere di valutare il grado di conformità che esiste tra le norme approvate e il progetto della propria Fondatrice, perché nessuno può considerarsi più esperto in questa materia di quanto non lo sia l’Istituto nel suo insieme. Un’operazione di questo tipo è sicuramente difficile perché non sempre si riesce a capire con immediatezza ciò che lo Spirito suggerisce ad un Fondatore; ma lo stesso Spirito continua ad assistere sia l’insieme dei discepoli di quel Fondatore, sia l’Autorità ecclesiastica, cosicché – alla fine – chi ha iniziato l’opera, la porta a compimento.
15b. Un’approvazione a lungo sospirata
Ricostruire nei minimi particolari la storia del carteggio intercorso tra l’Istituto Religioso dei FAM e l’apposito Dicastero della Santa Sede ai fini di un riconoscimento del ramo dei Diocesani FAM, è impresa ardua. 149 È sufficiente ricordare che – oltre la Fondatrice – tutti i Superiori Generali che fino alle date in questione si sono succeduti alla guida della Congregazione si sono vivamente interessati al problema. Ma la Provvidenza ha misteriosamente disposto che l’attesa dovesse prolungarsi – tra non poche difficoltà – per vari decenni dalla Professione dei primi due rappresentanti del gruppo (1954): l’approvazione "ad experimentum" infatti è giunta solo nel 1995; e quella definitiva nel 2005.
Ecco dunque i testi dei due sospirati Decreti della CIVC-SVA: «L’Istituto Religioso dei FAM, oltre ai membri che emettono i voti religiosi, può ammettere anche Sacerdoti Diocesani che assumono i Consigli evangelici con voti, pur conservando la loro incardinazione nella propria Chiesa particolare. Il Superiore Generale, a nome del Capitolo Generale, ha chiesto alla Sede Apostolica che vengano approvati il testo dello Statuto per i Sacerdoti Diocesani dell’Istituto e gli articoli 10 e 20 delle Costituzioni, che si riferiscono ai medesimi Sacerdoti. Questa Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e Società di vita apostolica, dopo un attento esame dei testi presentati, approva e conferma il testo dello Statuto, per un periodo di 10 anni "ad experimentum"; inoltre approva e conferma definitivamente i due articoli da inserire nelle Costituzioni, così come si trovano nei testi conservati nell’Archivio del medesimo Dicastero...»; 150 «L’Istituto Religioso dei FAM, oltre ai membri che emettono i voti religiosi, osservando gli articoli 10 e 20 delle Costituzioni, può ammettere anche Sacerdoti Diocesani che assumono i Consigli evangelici con voti, pur conservando la loro incardinazione nella propria Chiesa particolare. Il Superiore Generale, con il consenso del suo Capitolo, alla scadenza del periodo di dieci anni "ad experimentum", ha chiesto alla Sede Apostolica che venga approvato definitivamente il testo modificato dello Statuto per i Sacerdoti Diocesani dell’Istituto. Questa Congregazione per gli Istituti di vita Consacrata e le Società di vita apostolica, dopo un attento esame degli articoli modificati e avendo preso in considerazione il parere favorevole presentato da diversi Vescovi diocesani, approva e conferma definitivamente il testo dello Statuto come presentato e conservato nell’Archivio del medesimo Dicastero…». 151
I vantaggi di questo riconoscimento sono indubbiamente molto grandi: esso consente – tra l’altro – di poter presentare con maggior autorevolezza a Sacerdoti e a Vescovi questa proposta consacratoria; e di poterla attuare con maggior sicurezza, sulla base di una normativa che si è ormai completata di molto rispetto a quella iniziale. Ma in considerazione del carattere davvero atipico di questo ramo della Congregazione e per il rispetto dovuto a questi decenni di sofferta attesa, occorre anche domandarsi serenamente se la normativa approvata dal suddetto Dicastero a prezzo di non lievi emendamenti rispetto alle formulazioni presentate dall’Istituto, 152 possa essere considerata davvero come ottimale, o non piuttosto come suscettibile di ulteriori miglioramenti, sia sotto il profilo formale che sostanziale.
Pienamente rispettosi verso la stesura approvata e sicuri del fatto che in essa si manifesta la volontà del Signore per il momento presente, cerchiamo di individuare i punti della normativa per i quali – con il tempo – è lecito e doveroso attendersi qualcosa di più.
15c. Il limite formale dell’attuale normativa
Nelle norme approvate è possibile scorgere, innanzitutto, un limite formale. Il già citato art. 10 delle Costituzioni rinnovate, secondo la versione emendata dalla CIVC-SVA, recita: «Questi Sacerdoti Diocesani, poiché non mutano la propria condizione canonica, hanno un modo proprio di appartenere alla Congregazione. Anche dopo l’unione perpetua con l’ Istituto tramite l’assunzione dei Consigli evangelici con voti, conservano l’incardinazione nella propria Chiesa particolare con tutti i diritti e i doveri connessi». 153 Ma come viene intesa questa "unione" all’Istituto dal momento che nel Codice non esiste un vincolo individuale di questo tipo? A quale categoria giuridica ci si ispira? La risposta del Dicastero non poteva essere più esplicita: «Il Congresso della Congregazione (Romana) è del parere che l’Istituto (dei FAM) possa avere Sacerdoti diocesani con la professione dei Consigli evangelici assunti con i voti non religiosi e conforme al loro stato e alla loro spiritualità propria di Sacerdoti diocesani. Si tratta di una forma nuova di associarsi a un Istituto religioso». 154
Dunque, la figura di riferimento rimane ancora quella dell’Associazione propria, corredata in questo caso di una duplice novità: a) gli associati si uniscono all’Istituto non collettivamente, ma «in quanto singoli»; 155 b) vengono loro accordate anche alcune facoltà speciali le quali ordinariamente non spetterebbero a dei semplici associati, cioè quelle relative ad alcuni diritti di voce attiva e passiva da esercitarsi secondo la misura che è definita dagli art. 31-33 dello Statuto del 1995 e dagli art. 31-32 dello Statuto del 2005.
Sulla base di questo quadro di riferimento, i Diocesani FAM – da un punto di vista formale – altro non sarebbero che degli "associati singoli con facoltà speciali".
L’assimilazione alla figura dell’Associazione propria non è certamente qualificante, perché non consente di definire i Diocesani FAM come Sacerdoti Consacrati (cioè, inseriti nella Vita Consacrata); 156 ma bisogna anche riconoscere che, nella vita della Chiesa, quella dell’Associazione è una sorta di strada obbligata per tutti i nuovi fenomeni aggregativi, prima che questi riescano a conseguire una piena approvazione.
Ma per far sì che l’unione dei Diocesani FAM con l’Istituto non venga interpretata come un semplice legame associativo, esiste una sola via: che si dica chiaramente in sede di art. 10 delle Costituzioni (articolo essenzialmente giuridico) e in sede di art. 1 dello Statuto (articolo anch’esso giuridico e definitorio) che essa equivale ad una vera e propria incorporazione all’Istituto Religioso, analoga a quella dei Chierici Diocesani che fanno parte degli Istituti Secolari a norma dei can. 711 e 715, § 1. 157 In questo senso, il termine "incorporazione" non va visto come alternativo a quello di "unione", bensì come funzionale: esso cioè è l’unico termine tecnico – almeno secondo gli schemi e la terminologia dell’attuale Codice – che può rafforzare sul versante giuridico quell’unione polivalente che lega all’interno di una stessa Congregazione membri Religiosi e membri Diocesani. 158
15d. Il limite sostanziale dell’attuale normativa
Nelle norme approvate è possibile riscontrare inoltre un limite sostanziale. Il già citato art. 31 dello Statuto del 2005, dopo aver concesso ai Diocesani FAM l’esercizio pieno della voce attiva «in tutti gli adempimenti previsti dalle Costituzioni, come gli altri componenti della Congregazione», 159 regola la voce passiva con le seguenti parole: «Salva restando la propria condizione canonica e la prevalenza degli impegni diocesani, essi possono essere eletti o nominati, col consenso del proprio Vescovo Diocesano, a qualsiasi incarico interno all’Istituto, ad eccezione delle cariche di Superiore Maggiore e di eventuali altre mansioni che richiedessero un servizio a tempo pieno nella Congregazione». 160
Questa formulazione dello Statuto del 2005 (che distingue ormai chiaramente tra mansioni compatibili con gli impegni diocesani e mansioni non compatibili, richiedendo per le prime null’altro che il consenso del proprio Vescovo) va confrontata attentamente con quella delle Costituzioni del 1954: «Anche un Sacerdote del Clero secolare con Voti può essere eletto Superiore Generale, Provinciale, Segretario, Economo, Consultore e Superiore locale; vale a dire, potrà disimpegnare qualsiasi incarico nella Congregazione. Però non potrà accettare queste cariche senza la licenza del proprio Vescovo. Con l’accettazione di questi incarichi il Sacerdote del Clero secolare perde ogni ufficio e beneficio nella Diocesi ed entra a formar parte dei Padri della Congregazione». 161 Dunque, il limite sostanziale di cui si sta parlando riguarda proprio l’accesso alle cariche di Superiore Maggiore. 162
Perfettamente coscienti del fatto che l’argomento è quanto mai complesso, ci limitiamo in questa sede ad alcune brevissime considerazioni:
a) Questa richiesta è presente, come abbiamo visto, nelle norme inserite personalmente dalla Fondatrice nel testo delle Costituzioni originarie 163 ed è passata indenne anche attraverso vari Capitoli Generali. 164 Come si fa dunque a giudicarla priva di ogni razionalità interna e a credere che la si possa scartare definitivamente, senza con ciò stesso dichiarare che la Fondatrice e l’Istituto sono state vittime di un collettivo e prolungato equivoco?
b) Questa richiesta appare del tutto ipotizzabile in considerazione della missione tipicamente sacerdotale che la Congregazione persegue, missione alla quale potrebbe dedicarsi con spiccato interesse e specifica capacità anche un Sacerdote Diocesano, il quale ha condiviso così esemplarmente con i confratelli Religiosi lo spirito e gli impegni di questa forma di consacrazione da guadagnarsi nell’elezione la loro piena fiducia; e appare così a suo agio nell’azione apostolica svolta dall’Istituto da guadagnarsi anche il consenso del proprio Vescovo. O bisogna forse pensare che la passione per il Clero riguardi solo i membri interni?
c) Naturalmente bisognerà chiarire meglio tutta una serie di questioni, relative alle modalità giuridiche con cui i Diocesani FAM dovrebbero accedere a queste cariche interne, come per esempio: per l’accettazione, è sempre necessario e sufficiente il consenso del Vescovo? conservano essi l’incardinazione diocesana o acquisiscono automaticamente l’incardi-nazione interna? scaduto il mandato, tornano in Diocesi o restano nell’Istituto…?
In effetti, le possibili configurazioni giuridiche sembrano essere sostanzialmente due (salva restando naturalmente la possibilità di una combinazione intermedia):a) che essi accedano alle suddette cariche maggiori per una sorta di prestito temporaneo da parte della Diocesi di appartenenza (cioè: con il consenso iniziale del Vescovo; con il ritorno automatico in Diocesi alla fine dell’incarico; ma – purtroppo – anche con la possibilità teorica di una revoca del consenso iniziale in qualsiasi momento del loro mandato);
b) o che essi accedano alle stesse cariche in forza di una speciale facoltà prevista dallo Statuto (cioè: acquisendo l’incardinazione religiosa per mezzo dell’accettazione dell’elezione capitolare da parte del diretto interessato, seguita magari dalla conferma della CIVC-SVA; e rientrando eventualmente in Diocesi alla scadenza dell’incarico non automaticamente, ma con il consenso esplicito del Vescovo interessato e con un nuovo cambio di incardinazione).
Ma non è qui il caso di prolungarsi oltre sulla questione, perché la soluzione di questo particolare aspetto della normativa richiederà sicuramente tempi più lunghi, nei quali sarà possibile realizzare una migliore sperimentazione pratica e una migliore riflessione critica.165
15e. Aperti alla speranza
Quello dei Diocesani FAM – almeno fino a prova contraria – è da considerarsi come un caso più unico che raro. Se ne è avuta conferma, oltre che da riflessioni maturate nella Congregazione, 166 anche da contatti formali e informali avuti con il Dicastero Romano.
Non bisogna dunque meravigliarsi né delle particolarità giuridiche che esso presenta, né dei lunghi tempi richiesti per arrivare ad una approvazione integrale.
L’importante è che si proceda per tappe e che – strada facendo – si perfezioni la sua comprensione teorica, si consolidi la sua applicazione pratica, si completi eventualmente la sua normativa 167 e ci si rafforzi tutti nella speranza di un costante sviluppo dell’Opera.
(Fine)
CIC, can. 218.
149 Il Dicastero in questione, nel corso di questi anni, ha cambiato più volte il nome e la sigla: SCR, SCRIS, CRIS, e infine CIVC-SVA.
150 CIVC-SVA, Decreto d’approvazione della normativa riguardante i Sacerdoti Diocesani Figli dell’Amore Misericordioso, 21.7.1995.
151 CIVC-SVA, Decreto d’approvazione della normativa riguardante i Sacerdoti Diocesani Figli dell’Amore Misericordioso, 26.5.2005.
152 Per gli emendamenti apportati in particolare alla normativa proposta dall’Istituto dei FAM in data 25.3.1993, cf CIVC-SVA, Lettere al Superiore Generale dei FAM, 4.6.1994; 17.6.1995.
153 Costituzioni… / 1999, art. 10 (articolo approvato nel 1995 insieme allo Statuto dello stesso anno).
CIVC-SVA, Lettera al Superiore Generale dei FAM, 4.6.1994. Per quanto riguarda la qualifica canonica da dare ai voti dei Diocesani FAM, non basta dire che sono voti non religiosi: occorre anche aggiungere che si tratta di voti riconosciuti, emessi all’interno di un Istituto Religioso, e il cui oggetto tende ad avvicinarsi il più possibile a quello dei voti religiosi.155 Statuto... / 1995, art. 1; e Statuto… / 2005, art. 1.
Gli associati non possono essere definiti come consacrati perché le Associazioni non fanno parte, in senso canonico, della Vita Consacrata (cf CIC, can. 298 ss.; 573 ss.). In questo senso, c’è una palese contraddizione formale con le norme approvate, perché più volte vi si dice che i Diocesani FAM sono dei Consacrati (cf Costituzioni… / 1999, art. 10c; Statuto... / 1995, art. 1; 7; 17; 20...; e Stauto…/ 2005, art. 1; 7; 17: 20…).157 L’art. 1 dello Statuto – ad esempio – potrebbe essere formulato nei seguenti termini: «I Sacerdoti Diocesani Figli dell’Amore Misericordioso sono Chierici Diocesani Consacrati i quali, senza mutare la propria condizione canonica, vengono incorporati in quanto singoli all’Istituto Religioso dei Figli dell’Amore Misericordioso, per praticarvi i voti e la vita comune, a norma degli art. 10 e 20 delle Costituzioni e del presente Statuto» (cf più sotto l’Appendice).
158 Bisogna infatti notare che il termine "unione" (e derivati), dal punto di vista giuridico, è assai indefinito, perché il Codice lo usa in modo generico e non univoco: cf ad es. CIC, can. 663, § 1; 278, § 2; 1071, § 1,3; e soprattutto, can. 311; e 677, § 2. Unica eccezione è il can. 582 che però non fa al nostro caso.
159 Statuto…/ 2005, art. 31a.
160 Statuto…/ 2005, art. 31b.
M. SPERANZA ALHAMA VALERA, Costituzioni… / 1954, art. 233.162 A norma del can. 620 del CIC, si intende qui per Superiore Maggiore: il Padre Generale e il suo Vicario; il Padre Provinciale e il suo Vicario.
163 Cf M. SPERANZA ALHAMA VALERA, Costituzioni… / 1954, art. 233.
164 Cf in particolare il Capitolo Generale del 1980 che ha riesaminato l’intera normativa.
165 Rimane ancora del tutto aperta la questione se la CIVC-SVA, qualora ne avesse l’intenzione, possa concedere un’ approvazione integrale che preveda per i Diocesani FAM anche l’accesso alle cariche di Superiore Maggiore: trattandosi di una disposizione che sottrae di fatto un Chierico Diocesano alla sua Diocesi di appartenenza, la competenza ricadrebbe anche sulla Congregazione per il Clero; e soprattutto, trattandosi di facoltà giuridiche che sono strettamente contra legem, occorrerebbe a rigor di Codice un vero e proprio Privilegio Pontificio (cf CIC, can. 76, § 1). Per il momento – dunque – appare più ragionevole valorizzare al meglio quanto si è già ottenuto dalla CIVC-SVA, in attesa di uno sviluppo maggiore dell’intera Congregazione dei FAM; e – perché no? – in attesa anche di appoggi più forti all’interno dei Sacri Palazzi.
166 Cf ROSSI GABRIELE, I Sacerdoti Diocesani con Voti di Madre Speranza Alhama Valera: una proposta giuridicamente innovativa, Tesi di Dottorato in Diritto Canonico, presso la PUG, Roma 1988 (il sommario è in Appendice).
167 Per eventuali lacune esistenti nello Statuto (come per esempio il problema della dispensa dai voti dei Diocesani FAM), ci si dovrebbe attenere al seguente criterio generale: "Applicare loro la normativa valida per gli altri Religiosi FAM, salva una evidente impossibilità di trasposizione o una diversa ed esplicita decisione della CIVC-SVA".
|
[Home page | Sommario Rivista]
realizzazione webmaster@collevalenza.it
ultimo aggiornamento
16 marzo, 2010